IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E IL CONTROLLO DI GESTIONE
Il 1°settembre 2021 entrerà in vigore il nuovo “Codice sulla Crisi d’Impresa e dell’insolvenza” (Decreto Legislativo n. 14 del 12/01/19), che apporta cambiamenti fondamentali nell’ambito del controllo e della vigilanza dell’andamento aziendale, superando la gestione perlopiù liquidatoria della crisi in ottica di soddisfacimento dei creditori a vantaggio di un’ottica di salvaguardia della continuità aziendale.
La nuova normativa infatti impone all’imprenditore di dotarsi di un assetto societario adeguato alle dimensioni dell’impresa e di strumenti atti a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’azienda, in modo da adottare per tempo le iniziative più appropriate per il riassesto dell’attività.
La rilevazione dello stato di crisi, che deve essere antecedente al suo esplicito manifestarsi, viene effettuata sulla base di una serie di indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti volti a dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso: la responsabilità della procedura ricade direttamente sull’imprenditore, sugli amministratori e gli eventuali organi di controllo societario.
L’articolo 379 del codice sulla crisi ha modificato l’articolo 2477 c.c. variando i confini per la nomina dell’organo di controllo (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti):
a. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
b. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
c. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Conseguentemente tutte le aziende che ricadono in questo ambito dovranno procedere alla nomina del revisore (il decreto Rilancio ha però rinviato l’obbligo al 2022) al quale l’azienda dovrà fornire gli strumenti necessari al fine di consentirgli la tempestiva rilevazione del potenziale stato di crisi e la conseguente assunzione di idonee iniziative.
Infatti, ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi il nuovo codice, rimandando al riformato articolo 2086 c.c., introduce innanzitutto la necessità di istituire un assetto societario adeguato alle dimensioni dell’impresa ed alla prevenzione della crisi (“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”)
Il Codice impone quindi di “…dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento.“.
Queste due disposizioni sostanzialmente indicano anche per le PMI l’obbligo di dotarsi – entro il 1°settembre 2021 – di un sistema di controllo di gestione: esso fornirà tutti gli strumenti necessari a monitorare le performance aziendali tenendo sotto controllo i costi, i margini, la cassa e tutte le principali variabili economico-finanziarie, evidenziando tempestivamente squilibri ed anomalie e consentendo la predisposizione di strategie correttive mirate al riassesto, soddisfacendo così in pieno le esigenze di controllo e vigilanza che rappresentano l’obiettivo primario della legge.